[Area] F. Besostri, La verifica di legittimitā costituzionale delle leggi elettorali parlamentari. Come tutelare il diritto del cittadino a votare in conformitā alla Costituzione

Giustizia Insieme redazione a giustiziainsieme.it
Mar 9 Feb 2021 19:57:36 CET


La verifica di legittimitā costituzionale delle leggi elettorali 
parlamentari. Come tutelare il diritto del cittadino a votare in 
conformitā alla Costituzione di Felice Besostri

Con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 177/2020 abbiamo una legge 
elettorale applicabile alla riduzione del numero dei parlamentari 
conseguente alla legge cost. n. 1/2020, con 400 deputati, di cui 8 della 
Circoscrizione estero e 200 senatori, di cui 4 della Circoscrizione 
estero da eleggere con un sistema elettorale misto maggioritario e 
proporzionale, con prevalenza di quest'ultimo. Non sono venuti meno i 
dubbi di costituzionalitā della legge n. 165/2017, con  la quale č stato 
rinnovato il Parlamento nel 2018, la cui scadenza naturale č prevista 
nel 2023. I dubbi sono aumentati con le modifiche apportate dalla legge 
n. 51/2019 e dalla riduzione del numero per le modalitā con cui č stata 
attuata la riduzione specialmente al Senato, che comportano uno 
squilibrio non giustificato nella rappresentanza. Per la prima volta si 
pone il problema di una possibile incostituzionalitā di una norma di 
rango incostituzionale, come prospettato dalla Consulta con la sentenza 
n. 1146/1988. Esiste il rischio concreto che si possano tenere elezioni 
anticipate addirittura prima del semestre che precede l'elezione del 
Presidente della Repubblica a partire dal gennaio 2022. Sarebbe la 
quinta elezione con una legge di sospetta costituzionalitā dopo quelle 
del 2006, 2008 e 2013 con il Porcellum (legge n. 270/2005) e quella del  
2018 con il Rosatellum (legge n. 165/2017). Per poterlo evitare occorre 
portare la legge in Corte Costituzionale. con un'ordinanza di rimessione 
ex art. 23 legge n. 87/1953 e che la stessa si possa pronunciare prima 
della convocazione delle elezioni, per evitare che si insedi un 
Parlamento eletto con una legge elettorale incostituzionale visto il 
precedente della sentenza n. 1/2014, che ha fatti salvi i parlamentari 
proclamati eletti, malgrado l'incostituzionalitā della legge elettorale. 
Una lotta contro il tempo, la lunghezza dei processi e il ridotto numero 
dei tribunali competenti solo quelli dove ha sede l'Avvocatura dello 
Stato, mentre si dovrebbe poter contare sui tutti i Tribunali civili, 
come giusto per la tutela di un diritto costituzionale fondamentale, che 
si esercita nel Comune di residenza. Una scelta che spetterebbe al 
Governo favorire o ostacolare tramite l'Avvocatura della Stato e ai 
giudici applicare su impulso degli avvocati degli elettori. La legge 
elettorale vigente formalmente non attribuisce un premio di maggioranza, 
annullato nelle versioni precedenti di un premio attribuiti senza una 
soglia minima (sent. n. 1/2014) o in seguito a ballottaggio tra le prime 
due liste (sent. 35/2017), ma sempre senza garanzia di rappresentativitā 
effettiva del corpo elettorale. Si pongono tuttavia problemi di rispetto 
dell'art. 48 Cost. in ordine ai parametri costituzionali 
dell'uguaglianza, della libertā e della personalitā del voto, che si 
applicano anche ai sistemi misti, con prevalenza del voto proporzionale, 
5/8 dei seggi, rispetto a 3/8 maggioritari e apparentemente senza premi 
di maggioranza. I dubbi di costituzionalitā sulla legge elettorale 
vigente sono amplificati dall'entrata dei nuovi collegi e circoscrizioni 
elettorali in applicazione del taglio del Parlamento. Le 
incostituzionalitā della legge elettorale sono amplificate dalla legge 
cost. n. 1/2020 di taglio lineare del Parlamento del 36,50%, va eccepita 
la sua incostituzionalitā, come atto presupposto, argomentando ex sent. 
n.1146/1988 della Corte costituzionale?
https://www.giustiziainsieme.it/it/news/92-main/costituzione-e-carte-dei-diritti-fondamentali/1537-la-verifica-di-legittimita-costituzionale-delle-leggi-elettorali-parlamentari
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