[Area] Md sulla mozione del CDC dell'ANM relativa ai criteri di nomina per gli incarichi semidirettivi

Magistratura democratica md a magistraturademocratica.it
Mer 10 Nov 2021 11:45:38 CET



 

SULLA MOZIONE DEL CDC DELL’ANM

RELATIVA AI CRITERI DI NOMINA PER GLI INCARICHI SEMIDIRETTIVI

 

Magistratura democratica prende atto con soddisfazione della mozione sui
criteri di nomina per gli incarichi semidirettivi, approvata dal CDC
dell’ANM nel corso della seduta del 7 novembre 2021. Con essa, l’ANM
ribadisce la centralità delle attitudini e delle competenze organizzative
nell’individuazione delle persone chiamate ad esercitare funzioni
semi-direttive, in una prospettiva necessariamente orientata al
miglioramento del servizio che la giustizia offre ai consociati.

Magistratura democratica condivide altresì l’auspicio formulato dall’ANM e
rivolto al legislatore in merito alla necessità di determinare i parametri
di valutazione in modo che la ineliminabile discrezionalità del Consiglio
superiore possa essere esercitata in modo autenticamente trasparente (e,
dunque, concretamente controllabile): tanto nel momento in cui è chiamato a
selezionare il magistrato cui attribuire responsabilità organizzative e
quanto nel momento in cui è chiamato a valutare – all’esito del primo
quadriennio – se questi debba o meno essere confermato nell’esercizio di
quelle funzioni. Come risulta condivisibile l’invito – rivolto al
legislatore – a «rivalutare la congruità del numero dei semidirettivi in
un’ottica di migliore efficienza del servizio giustizia» (in alcune realtà
territoriali non coerenti con le reali necessità organizzative) e ad
introdurre la previsione «che coloro che ricoprono incarichi semidirettivi
non possano presentare domanda per altro incarico semidirettivo almeno prima
di aver completato il periodo di durata dell’incarico medesimo».

Ma si poteva fare di più. 

Un emendamento – che ha raccolto sette voti favorevoli, quindici astensioni
(che fanno sperare si possa tornare sulla questione) e solo tredici voti
contrari – avrebbe potuto introdurre un forte segnale di cambiamento. 

Si allude alla proposta di sollecitare il legislatore a prevedere la
necessità che chi abbia rivestito incarichi direttivi o semi-direttivi debba
necessariamente – quale criterio di legittimazione per proporre una nuova
domanda – esercitare funzioni non direttive o semidirettive per un lasso di
tempo non simbolico. 

La necessità di quello che alcuni – in modo non troppo elegante – hanno
chiamato un “bagno di giurisdizione” è, secondo alcuni, una misura
“populista”; e che, a detta di altri, comporta una perdita di competenze
organizzative di chi ha già positivamente esercitato una certa funzione.

Magistratura democratica è consapevole del fatto che l’accoglimento di una
simile proposta comporterebbe “come prezzo da pagare” una perdita di
competenze e sacrificherebbe le esperienze di molti dirigenti che – in
contesti difficili e con generosità – mettono a servizio della giurisdizione
dedizione e intelligenza organizzativa. 

Tuttavia, si tratterebbe di una perdita solo limitata nel tempo e necessaria
a promuovere un cambiamento culturale. L’accoglimento di una simile proposta
avrebbe infatti un forte impatto, crediamo non solo simbolico. La riforma
del 2006 – da un lato – ha determinato un aumento della cultura
organizzativa media dei magistrati con funzioni direttive e semidirettive;
tuttavia, la stessa riforma ha, dall’altro lato, introdotto nel corpo della
magistratura un’idea di meritocrazia che è stata profondamente malintesa:
idea per cui chi è investito di responsabilità organizzative è
necessariamente “più meritevole” di chi non le esercita; idea per cui chi
riveste funzioni organizzative diventa “capo” di qualcosa; idea per cui chi
esercita funzioni organizzative entra in un circuito parallelo per cui
risulta quasi disdicevole la dismissione dei galloni e il ritorno alle
ordinarie funzioni giudiziarie.

Di qui l’affermarsi dell’idea che esistano una “magistratura alta” e una
“magistratura bassa”; di qui l’idea di carriera, gli appetiti, le richieste
di raccomandazioni, gli scambi che purtroppo tutti abbiamo imparato a
conoscere.

L’introduzione di un ulteriore criterio di legittimazione che preveda il
necessario ritorno alle ordinarie funzioni giudiziarie (non direttive o
semi-direttive) avrebbe l’importante effetto di ricordare a ciascun
magistrato che la sua prima responsabilità è quella di provare a rendere
giustizia nel caso concreto; che l’esercizio della funzione giudiziaria è
responsabilità in sé nobile e difficile; che è nell’esercizio della funzione
giudiziaria che ciascuno deve spendere al massimo grado le proprie
competenze professionali ed umane; che è lì che si deve manifestare il vero
“merito”.

In un momento in cui la storia impone alla magistratura di confrontarsi con
le patologie emerse, Magistratura democratica ritiene che una simile misura
ricorderebbe a ciascun magistrato la centralità del lavoro giudiziario e che
è lì – e non altrove – che risiede il “senso ultimo” della sua
professionalità.

Roma, 10 novembre 2021.

 

L’Esecutivo di Magistratura democratica

 

--

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