[Area] R: QG - Il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie della legge delega di riforma del processo civile

Filippo Focardi filippo.focardi a giustizia.it
Mar 14 Dic 2021 13:42:09 CET


Alcune brevi notazioni sul saggio in esame (https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-tribunale-per-le-persone <https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.questionegiustizia.it%2Farticolo%2Fil-tribunale-per-le-persone&data=04%7C01%7Cfilippo.focardi%40giustizia.it%7C2339ed46e51d4a71dbde08d9be139c2d%7C792bc8b190884858b8302aad443e9f3f%7C0%7C0%7C637749813723753347%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=9bXatfKhEjvLYjMWceFXeafg0nmhkQqMiaiHXaT4wqA%3D&reserved=0> )

 

 

1)      Pur comprendendo la necessità di una trattazione sintetica, trovo che la totale omissione di qualsiasi cenno, anche minimo, alle ragioni per cui nel corso dei numerosi tentativi di riforma i giudici minorili abbiano manifestato le loro perplessità sui progetti di riforma, lasci trasparire l’idea che la magistratura minorile sia una lobby potentissima, finalizzata a mantenere per interessi di casta lo status quo di palese illegittimità della normativa (“uno strenuo compromesso con i magistrati minorili” e ancora “dunque una lunga sequela di tentativi,  quali ogni volta che toccavano l’esistenza del tribunale per i minorenni, naufragavano inesorabilmente”): forse un accenno, anche breve, alle ragioni del dissenso, sarebbe stato maggiormente in linea con la natura scientifica del saggio 

2)      Delinea il ruolo dei Giudici Esperti come quelli di consulenti-ombra, segreti, e non appunto come componenti del collegio e dunque giudici: da qui l’equivoco, volontariamente perpetrato in tutto il saggio, secondo cui con loro non sarebbe possibile contraddire. Se invece si accetta che essi siano il giudice (collegiale, per l’appunto) buona parte delle critiche sfumano: anche davanti al TM si eseguono perizie, anche davanti al TM si possono nominare consulenti, fino alla camera di consiglio si può attivare il contraddittorio nei confronti del Giudice che è, tuttavia, un giudice composito.

3)      La esigenza che la specializzazione del giudice si debba assicurare solo per il giudice togato è fortemente erronea, e il paragone con il giudice del lavoro o col giudice fallimentare è suggestiva e fuorviante: il giudice del lavoro applica comunque un corpus normativo (le regole, appunto, del diritto del lavoro), anche le regole sula contabilità sono giuridiche, e lo stesso per le regole sul funzionamento della società, o le norme che disciplinano i concordati. Il TM si occupa invece di RAPPORTI EDUCATIVI; di ciò che serve al minore per crescere e sviluppare la propria personalità, e questo non c’è alcuna legge che lo disciplini, sicché un giudice che non sia composto da esperti non potrà mai affrontare in maniera completa tale campo, per quanto il giurista possa studiare. Veramente possiamo ritenere che faccia bene il suo lavoro un Giudice che non ha e non potrebbe avere gli strumenti di conoscenza per giudicare? Vero è che in molto ambiti il Giudice deve rifarsi a conoscenze extragiuridiche, ma per i procedimenti concernenti i minori e l’esercizio della Responsabilità Genitoriale ciò avviene in via STRUTTURALE e non eventuale (come, ad esempio, per le ipotesi di colpa medica, che sono comunque una parte infinitesimale del carico di giustizia). 

4)      E su questo poggia l’ulteriore inadeguatezza della impostazione che sta alla base del Saggio e delle invocate prospettive di riforma: la rigida impostazione in un sistema binario di contraddittorio individua il minore come oggetto su cui i genitori litigano (ciascuno facendo valere il “superiore interesse del minore, che guardacaso esiste in quanto confacente alla propria idea di cosa esso sia, tanto che le due parti di regola sembrano litigare non per il proprio interesse: troppa grazia Sant’Antonio). Emblematica è la parte in cui l’Autore lamenta una differenza di trattamento tra i figli nati nel matrimonio e figli nati fuori dal matrimonio (par. 5): contrariamente alle premesse, l’autore denota una impostazione patriarcale in fondo del tutto analoga a quella da lui stesso criticata in apertura, e cioè quella secondo cui minore=figlio, secondi cui un minore ha diritti ed è oggetto di tutela processuale solo se vi sono due adulti che litigano su di lui e per lui. 

5)      Ma non è così, non è più così. Il minore è titolare di diritti propri in quanto persona vulnerabile con bisogni mutevoli nel tempo dalla nascita fino alla maggiore età, diritti che sono anche materiali ma principalmente evolutivi/educativi, in sintesi il diritto ad uno sviluppo della propria personalità: il saggio non si occupa minimamente di questo aspetto che è invece quello di cui si occupa (pur con le forme sempre perfettibili di ogni agire umano, il Tribunale per i Minorenni).

6)      Ecco perché non c’è nessuna traccia nell’intero saggio a ciò che pure prometteva nel cappello introduttivo, e cioè la circostanza che i minori sono ormai titolari di diritti soggettivi: in realtà il saggio tali diritti li tiene sullo sfondo, ma non affronta il tema su CHI li può far valere, COME li può far valere: nell’intero saggio di parla dei diritti degli adulti nelle decisioni che riguardano la propria genitorialità, ma questa è solo una parte dell’oggetto delle decisioni in ambito familiare e minorile. Non prevedere questo aspetto nell’ambito della destrutturazione del sistema della giustizia minorile significa creare una grave carenza nel sistema giuridico che si vorrebbe ricostruire, ed è contro la apertura di questo vuoto di tutela che i Magistrati Minorili hanno sollevato – come sollevano oggi – le proprie critiche.

7)      Infine, traspare da tutto il saggio come obiettivo finale del nuovo processo sia un giudicato concettualmente ricalcato su quello tipicamente contenzioso, e cioè la creazione di una nuova legge tra le parti, tendenzialmente stabile: ed invece tale prospettiva è intrinsecamente incompatibile con le esigenze evolutive del minore e dei rapporti che ruotano attorno al minore, quasi che un assetto di interesse dato per un neonato possa ritenersi valido per un tredicenne e per un diciassettenne: mentre è pratica quotidiana, è esperienza quotidiana senza bisogno di passare per le aule dei tribuali, che i genitori devono riuscire a cambiare con il crescere dei propri figli, che genitori bravissimi nel crescere un infante si trovano improvvisamente incapaci di educare (in senso ampio) un preadolescente.

 

E vengo ora ad alcune notazioni in positivo, sul perché l’assetto di fondo del tribunale pe ri Minorenni sia assolutamente da salvaguardare:

1)      La elevatissima attualità dell’impianto fondativo della giustizia minorile. La ricostruzione storica del percorso che ha portato, nel ventennio, alla creazione del rito minorile non è argomento che in Italia si possa spendere facilmente. Il codice penale è del 1938, il codice civile del 1942, e ciononostante sia riforme espresse che interpretazioni costituzionalmente orientate hanno consentito di destrutturare e ricostruire interi ambiti del diritto, e così è avvenuto anche per il diritto minorile: sostanziale abolizione del potere officio del TM, applicazione del principio della domanda, principio del contraddittorio preventivo ad ogni decisione. Resta viceversa valida la esigenza fondamentale del diritto minorile, e cioè 

-          entrare in ambiente chiuso, quale quello della famiglia, in cui le prerogative genitoriali possono essere esercitate in maniera disfunzionale, ed in un ambiente culturale familista in cui fatica ad affernarsi il concetto che la minore età è uno status provvisorio che riguarda tutti, una fase fisiologica della vita (e non una patologia di pochi sfortunati)

-          tutelare un soggetto che, per la fase evolutiva in cui si trova, è comunque dipendente dagli altri: una dipendenza che è assoluta nel primo periodo di vita, che è ancora legata alla sussistenza per gli anni fino alla adolescenza, che è quantomeno giuridica fino alla maggiore età (il minore di 17 anni e 6 mesi, che magari è in grado ormai di procurarsi il pane e che sarebbe assolutamente autonomo, cionondimeno non può ancora stipulare contratti, né chiedere cure mediche)

2)      La assoluta necessità di superare l‘attuale caos processuale con intrecci di competenze tra giudice tutelare, tribunale ordinario e tribunale per i minorenni, con la creazione un Tribunale per la Famiglia ed i Minori (che non è una duplicazione di concetti) che però, allorquando si occupa dei minori, sia veramente in grado di assicurare i diritti superiori del minore come autonomo centro di interesse, con previsione quindi di riti in parte di versi nei casi in cui i minori siano coinvolti dalla decisione, oppure no.

3)      Superare l’ottica, questa sia patriarcale e un po’ da Donna Prassede, secondo cui il T.M. quando agisce nell’interesse del minore, agisce necessariamente in maniera conforme all’interesse del minore: e invece siccome si può agire male pur con le migliore intenzioni, è indispensabile che la voce del minore abbia un accesso al contraddittorio pieno (quello che declama l’autore nel saggio, ma solo per i genitori); da tempo la Giustizia Minorile si interroga quale sia la soluzione più funzionale a tale scopo di “dare voce” al minore, se la nomina di una difensore d’ufficio, o di un curatore speciale, tutte ipotesi sul tappeto ma di cui certamente da tempo l’elaborazione culturale si è fatta carico: perché il contraddittorio, prima ancora che un diritto delle patti, è un insostituibile strumento di conoscenza. 

4)      Assicurare in maniera espressa, se lo si ritiene necessario, una cesura processuale tra la fase istruttoria e quella decisoria, nel senso che prima della decisone tutte le parti hanno accesso a tutto il materiale decisorio, da poter discutere davanti al Giudice

5)      Prevedere e mantenere che allorquando si occupa dell’interesse e dei diritti del minore, il giudice abbia una composizione collegiale e con la presenza di esperti, davanti ai quali e per i quali si possa attivare, nella forma più completa ed efficace, il diritto la contraddittorio di cui al punto che precede, integrazione che anzi spesso è proprio in fase istruttoria nel momento dell’ascolto del minore che può avere la sua fondamentale efficacia: perché “ascoltare” il minore non significa verbalizzare le sue risposte a domande nette (vuoi stare col babbo o con la mamma, e tutti a casa). Scopo dei procedimenti in materia di Responsabilità Genitoriale (e dunque sull’affidamento, in caso di crisi del rapporto affettivo tra i genitori) è comprendere di cosa il minore ha bisogno, quali sono le sue paure ed i sui desideri e le sue prospettive, e comprendere in quale misura i genitori sono in grado si essere protettivi, normativi, affettivi, di nutrire l’anima del minore e farne un adulto, e come invece fare i conti con genitori tossici o inadeguati perché il minore diventerà comunque un adulto e lo scopo della giustizia minorile è cercare di farlo diventare l’adulto migliore con gli strumenti che è possibile mettere a sua disposizione, che non sono solo quelli che i genitori possono e vogliono usare.

 

Filippo Focardi, Pubblico Ministero Minorile (da soli 5 anni).

 

 

Da: Area [mailto:area-bounces a areaperta.it] Per conto di Questione Giustizia - Redazione
Inviato: lunedì 13 dicembre 2021 09:17
A: area; europa; Iscritti; mailinglist-anm; nuovarea; penale
Oggetto: [Area] QG - Il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie della legge delega di riforma del processo civile

 

Il saggio sottolinea l’importanza e l’opportunità storica della scelta operata dalla legge delega che istituisce il «Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie», come occasione unica, dopo decenni di tentativi di riforma, di cui si tracciano le linee essenziali e le ragioni del loro fallimento, confutando le tesi che ritengono necessario, nella giustizia minorile, un organo collegiale multidisciplinare e una continuità del tribunale per i minorenni, istituito nel 1934, quando i minori e le persone fragili non erano titolari di diritti soggettivi come lo sono ora, con la conseguente necessità di un giudice imparziale e di un processo aperto alle garanzie della difesa e del contraddittorio, anche in relazione ai giudizi scientifici del consulente.

 

di Claudio Cecchella

 

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