[Area] R: QG - Il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie della legge delega di riforma del processo civile

Gianfranco Gilardi gianfrancogilardi a gmail.com
Mer 15 Dic 2021 10:43:45 CET


Al tema sono dedicato altri contributi, già pubblicati su Questione
Giustizia online o che verranno pubblicati nel numero monografico di
prossima uscita.
Gianfranco Gilardi

Il giorno mar 14 dic 2021 alle ore 13:43 Filippo Focardi <
filippo.focardi a giustizia.it> ha scritto:

> Alcune brevi notazioni sul saggio in esame (
> https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-tribunale-per-le-persone
> <https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.questionegiustizia.it%2Farticolo%2Fil-tribunale-per-le-persone&data=04%7C01%7Cfilippo.focardi%40giustizia.it%7C2339ed46e51d4a71dbde08d9be139c2d%7C792bc8b190884858b8302aad443e9f3f%7C0%7C0%7C637749813723753347%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=9bXatfKhEjvLYjMWceFXeafg0nmhkQqMiaiHXaT4wqA%3D&reserved=0>
> )
>
>
>
>
>
> 1)      Pur comprendendo la necessità di una trattazione sintetica, trovo
> che la totale omissione di qualsiasi cenno, anche minimo, alle ragioni per
> cui nel corso dei numerosi tentativi di riforma i giudici minorili abbiano
> manifestato le loro perplessità sui progetti di riforma, lasci trasparire
> l’idea che la magistratura minorile sia una lobby potentissima, finalizzata
> a mantenere per interessi di casta lo status quo di palese illegittimità
> della normativa (“uno strenuo compromesso con i magistrati minorili” e
> ancora “dunque una lunga sequela di tentativi,  quali ogni volta che
> toccavano l’esistenza del tribunale per i minorenni, naufragavano
> inesorabilmente”): forse un accenno, anche breve, alle ragioni del
> dissenso, sarebbe stato maggiormente in linea con la natura scientifica del
> saggio
>
> 2)      Delinea il ruolo dei Giudici Esperti come quelli di
> consulenti-ombra, segreti, e non appunto come componenti del collegio e
> dunque giudici: da qui l’equivoco, volontariamente perpetrato in tutto il
> saggio, secondo cui con loro non sarebbe possibile contraddire. Se invece
> si accetta che essi siano il giudice (collegiale, per l’appunto) buona
> parte delle critiche sfumano: anche davanti al TM si eseguono perizie,
> anche davanti al TM si possono nominare consulenti, fino alla camera di
> consiglio si può attivare il contraddittorio nei confronti del Giudice che
> è, tuttavia, un giudice composito.
>
> 3)      La esigenza che la specializzazione del giudice si debba
> assicurare solo per il giudice togato è fortemente erronea, e il paragone
> con il giudice del lavoro o col giudice fallimentare è suggestiva e
> fuorviante: il giudice del lavoro applica comunque un corpus normativo (le
> regole, appunto, del diritto del lavoro), anche le regole sula contabilità
> sono giuridiche, e lo stesso per le regole sul funzionamento della società,
> o le norme che disciplinano i concordati. Il TM si occupa invece di
> RAPPORTI EDUCATIVI; di ciò che serve al minore per crescere e sviluppare la
> propria personalità, e questo non c’è alcuna legge che lo disciplini,
> sicché un giudice che non sia composto da esperti non potrà mai affrontare
> in maniera completa tale campo, per quanto il giurista possa studiare.
> Veramente possiamo ritenere che faccia bene il suo lavoro un Giudice che
> non ha e non potrebbe avere gli strumenti di conoscenza per giudicare? Vero
> è che in molto ambiti il Giudice deve rifarsi a conoscenze extragiuridiche,
> ma per i procedimenti concernenti i minori e l’esercizio della
> Responsabilità Genitoriale ciò avviene in via STRUTTURALE e non eventuale
> (come, ad esempio, per le ipotesi di colpa medica, che sono comunque una
> parte infinitesimale del carico di giustizia).
>
> 4)      E su questo poggia l’ulteriore inadeguatezza della impostazione
> che sta alla base del Saggio e delle invocate prospettive di riforma: la
> rigida impostazione in un sistema binario di contraddittorio individua il
> minore come oggetto su cui i genitori litigano (ciascuno facendo valere il
> “superiore interesse del minore, che guardacaso esiste in quanto confacente
> alla propria idea di cosa esso sia, tanto che le due parti di regola
> sembrano litigare non per il proprio interesse: troppa grazia
> Sant’Antonio). Emblematica è la parte in cui l’Autore lamenta una
> differenza di trattamento tra i figli nati nel matrimonio e figli nati
> fuori dal matrimonio (par. 5): contrariamente alle premesse, l’autore
> denota una impostazione patriarcale in fondo del tutto analoga a quella da
> lui stesso criticata in apertura, e cioè quella secondo cui minore=figlio,
> secondi cui un minore ha diritti ed è oggetto di tutela processuale solo se
> vi sono due adulti che litigano su di lui e per lui.
>
> 5)      Ma non è così, non è più così. Il minore è titolare di diritti
> propri in quanto persona vulnerabile con bisogni mutevoli nel tempo dalla
> nascita fino alla maggiore età, diritti che sono anche materiali ma
> principalmente evolutivi/educativi, in sintesi il diritto ad uno sviluppo
> della propria personalità: il saggio non si occupa minimamente di questo
> aspetto che è invece quello di cui si occupa (pur con le forme sempre
> perfettibili di ogni agire umano, il Tribunale per i Minorenni).
>
> 6)      Ecco perché non c’è nessuna traccia nell’intero saggio a ciò che
> pure prometteva nel cappello introduttivo, e cioè la circostanza che i
> minori sono ormai titolari di diritti soggettivi: in realtà il saggio tali
> diritti li tiene sullo sfondo, ma non affronta il tema su CHI li può far
> valere, COME li può far valere: nell’intero saggio di parla dei diritti
> degli adulti nelle decisioni che riguardano la propria genitorialità, ma
> questa è solo una parte dell’oggetto delle decisioni in ambito familiare e
> minorile. Non prevedere questo aspetto nell’ambito della destrutturazione
> del sistema della giustizia minorile significa creare una grave carenza nel
> sistema giuridico che si vorrebbe ricostruire, ed è contro la apertura di
> questo vuoto di tutela che i Magistrati Minorili hanno sollevato – come
> sollevano oggi – le proprie critiche.
>
> 7)      Infine, traspare da tutto il saggio come obiettivo finale del
> nuovo processo sia un giudicato concettualmente ricalcato su quello
> tipicamente contenzioso, e cioè la creazione di una nuova legge tra le
> parti, tendenzialmente stabile: ed invece tale prospettiva è
> intrinsecamente incompatibile con le esigenze evolutive del minore e dei
> rapporti che ruotano attorno al minore, quasi che un assetto di interesse
> dato per un neonato possa ritenersi valido per un tredicenne e per un
> diciassettenne: mentre è pratica quotidiana, è esperienza quotidiana senza
> bisogno di passare per le aule dei tribuali, che i genitori devono riuscire
> a cambiare con il crescere dei propri figli, che genitori bravissimi nel
> crescere un infante si trovano improvvisamente incapaci di educare (in
> senso ampio) un preadolescente.
>
>
>
> E vengo ora ad alcune notazioni in positivo, sul perché l’assetto di fondo
> del tribunale pe ri Minorenni sia assolutamente da salvaguardare:
>
> 1)      La elevatissima attualità dell’impianto fondativo della giustizia
> minorile. La ricostruzione storica del percorso che ha portato, nel
> ventennio, alla creazione del rito minorile non è argomento che in Italia
> si possa spendere facilmente. Il codice penale è del 1938, il codice civile
> del 1942, e ciononostante sia riforme espresse che interpretazioni
> costituzionalmente orientate hanno consentito di destrutturare e
> ricostruire interi ambiti del diritto, e così è avvenuto anche per il
> diritto minorile: sostanziale abolizione del potere officio del TM,
> applicazione del principio della domanda, principio del contraddittorio
> preventivo ad ogni decisione. Resta viceversa valida la esigenza
> fondamentale del diritto minorile, e cioè
>
> -          entrare in ambiente chiuso, quale quello della famiglia, in
> cui le prerogative genitoriali possono essere esercitate in maniera
> disfunzionale, ed in un ambiente culturale familista in cui fatica ad
> affernarsi il concetto che la minore età è uno status provvisorio che
> riguarda tutti, una fase fisiologica della vita (e non una patologia di
> pochi sfortunati)
>
> -          tutelare un soggetto che, per la fase evolutiva in cui si
> trova, è comunque dipendente dagli altri: una dipendenza che è assoluta nel
> primo periodo di vita, che è ancora legata alla sussistenza per gli anni
> fino alla adolescenza, che è quantomeno giuridica fino alla maggiore età
> (il minore di 17 anni e 6 mesi, che magari è in grado ormai di procurarsi
> il pane e che sarebbe assolutamente autonomo, cionondimeno non può ancora
> stipulare contratti, né chiedere cure mediche)
>
> 2)      La assoluta necessità di superare l‘attuale caos processuale con
> intrecci di competenze tra giudice tutelare, tribunale ordinario e
> tribunale per i minorenni, con la creazione un Tribunale per la Famiglia ed
> i Minori (che non è una duplicazione di concetti) che però, allorquando si
> occupa dei minori, sia veramente in grado di assicurare i diritti superiori
> del minore come autonomo centro di interesse, con previsione quindi di riti
> in parte di versi nei casi in cui i minori siano coinvolti dalla decisione,
> oppure no.
>
> 3)      Superare l’ottica, questa sia patriarcale e un po’ da Donna
> Prassede, secondo cui il T.M. quando agisce nell’interesse del minore,
> agisce necessariamente in maniera conforme all’interesse del minore: e
> invece siccome si può agire male pur con le migliore intenzioni, è
> indispensabile che la voce del minore abbia un accesso al contraddittorio
> pieno (quello che declama l’autore nel saggio, ma solo per i genitori); da
> tempo la Giustizia Minorile si interroga quale sia la soluzione più
> funzionale a tale scopo di “dare voce” al minore, se la nomina di una
> difensore d’ufficio, o di un curatore speciale, tutte ipotesi sul tappeto
> ma di cui certamente da tempo l’elaborazione culturale si è fatta carico:
> perché il contraddittorio, prima ancora che un diritto delle patti, è un
> insostituibile strumento di conoscenza.
>
> 4)      Assicurare in maniera espressa, se lo si ritiene necessario, una
> cesura processuale tra la fase istruttoria e quella decisoria, nel senso
> che prima della decisone tutte le parti hanno accesso a tutto il materiale
> decisorio, da poter discutere davanti al Giudice
>
> 5)      Prevedere e mantenere che allorquando si occupa dell’interesse e
> dei diritti del minore, il giudice abbia una composizione collegiale e con
> la presenza di esperti, davanti ai quali e per i quali si possa attivare,
> nella forma più completa ed efficace, il diritto la contraddittorio di cui
> al punto che precede, integrazione che anzi spesso è proprio in fase
> istruttoria nel momento dell’ascolto del minore che può avere la sua
> fondamentale efficacia: perché “ascoltare” il minore non significa
> verbalizzare le sue risposte a domande nette (vuoi stare col babbo o con la
> mamma, e tutti a casa). Scopo dei procedimenti in materia di Responsabilità
> Genitoriale (e dunque sull’affidamento, in caso di crisi del rapporto
> affettivo tra i genitori) è comprendere di cosa il minore ha bisogno, quali
> sono le sue paure ed i sui desideri e le sue prospettive, e comprendere in
> quale misura i genitori sono in grado si essere protettivi, normativi,
> affettivi, di nutrire l’anima del minore e farne un adulto, e come invece
> fare i conti con genitori tossici o inadeguati perché il minore diventerà
> comunque un adulto e lo scopo della giustizia minorile è cercare di farlo
> diventare l’adulto migliore con gli strumenti che è possibile mettere a sua
> disposizione, che non sono solo quelli che i genitori possono e vogliono
> usare.
>
>
>
> Filippo Focardi, Pubblico Ministero Minorile (da soli 5 anni).
>
>
>
>
>
> *Da:* Area [mailto:area-bounces a areaperta.it] *Per conto di *Questione
> Giustizia - Redazione
> *Inviato:* lunedì 13 dicembre 2021 09:17
> *A:* area; europa; Iscritti; mailinglist-anm; nuovarea; penale
> *Oggetto:* [Area] QG - Il tribunale per le persone, per i minorenni e per
> le famiglie della legge delega di riforma del processo civile
>
>
>
> Il saggio sottolinea l’importanza e l’opportunità storica della scelta
> operata dalla legge delega che istituisce il «Tribunale per le persone, per
> i minorenni e per le famiglie», come occasione unica, dopo decenni di
> tentativi di riforma, di cui si tracciano le linee essenziali e le ragioni
> del loro fallimento, confutando le tesi che ritengono necessario, nella
> giustizia minorile, un organo collegiale multidisciplinare e una continuità
> del tribunale per i minorenni, istituito nel 1934, quando i minori e le
> persone fragili non erano titolari di diritti soggettivi come lo sono ora,
> con la conseguente necessità di un giudice imparziale e di un processo
> aperto alle garanzie della difesa e del contraddittorio, anche in relazione
> ai giudizi scientifici del consulente.
>
>
>
> di Claudio Cecchella
>
>
>
> https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-tribunale-per-le-persone
> <https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.questionegiustizia.it%2Farticolo%2Fil-tribunale-per-le-persone&data=04%7C01%7Cfilippo.focardi%40giustizia.it%7C2339ed46e51d4a71dbde08d9be139c2d%7C792bc8b190884858b8302aad443e9f3f%7C0%7C0%7C637749813723753347%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=9bXatfKhEjvLYjMWceFXeafg0nmhkQqMiaiHXaT4wqA%3D&reserved=0>
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