[Area] AreaDG - ULTIMO COMMA - È nata prima la norma o l’applicativo ministeriale? Breve riflessione su Consolle

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Lun 20 Mar 2023 08:32:23 CET


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*È nata prima la norma o l’applicativo ministeriale?*


*Breve riflessione fra esegesi normativa e vincoli imposti da Consolle*

L’incedere veloce delle riforme del rito civile e la loro entrata in vigore
(anche anticipata per talune ipotesi) oltre alla sempre più pressante
spinta alla digitalizzazione della giustizia (e mi riferisco a quella
civile, in questa breve riflessione) stanno portando alla luce sempre nuove
prospettive di analisi della giustizia “pratica”, intesa, ai presenti
limitati fini, quale modo in cui quotidianamente il giudice opera e degli
strumenti di lavoro che egli utilizza.



Non sfugge che spesso l’applicativo Consolle sia stato visto come un
novello HAL9000 (con noi giudici ovviamente nelle vesti dei poveri Bowmann
e Poole) e tuttavia la riflessione che si vuole proporre è rivolta non a
declinare le eventuali problematiche tecniche del sistema quanto a rilevare
se, e in che misura, l’utilizzo dell’applicativo possa influenzare
l’interpretazione della norma.



Un esempio lampante interessa il rapporto tra l’art. 127 ter cpc e il rito
del lavoro.



In tal senso, la questione riguarda la circostanza che il sistema
all’indomani dell’entrata in vigore della modifica (1.1.23) non consentiva
(e non appare ancora consentirlo) di depositare sentenze una volta scaduto
il termine per il deposito delle note scritte nelle cause soggette al rito
del lavoro.



La peculiarità riguarda proprio l’art. 127 ter cpc perché nel precedente
complesso normativo emergenziale (dl 18/2020 e dl 34/2020) il sistema era
“rimasto neutro” rispetto alla possibile soluzione sul punto (e infatti la
Cassazione si era espressa, in un obiter dictum, in senso negativo e, ex
professo, in senso positivo).



In questo peculiare caso, il sistema pone un vincolo all’interpretazione
della norma. Una delle soluzioni teoricamente possibili – e, si badi, in
assenza di previsione di legge – è, a livello di sistema, preclusa al
giudice. Una legittima scelta ermeneutica, fatta propria (sotto una diversa
norma ma non certo così diversa sul punto) anche dalla Cassazione, non è
contemplata dall’applicativo (salvo ricorrere ad escamotage pratici).



Questo pone un problema di portata generale, può uno strumento tecnico
veicolare (ancorchéimplicitamente) una data interpretazione di una norma?



La risposta per chi scrive non può che essere negativa.



È l’applicativo che è servente al giudizio e all’interpretazione delle
norme, non viceversa.



Specularmente opposta, ma sempre scaturente dal rapporto telematizzazione e
procedimento, è vicenda relativa alla recente modifica introdotta dall’art.
35 c. 3 lett b dell’art. 13/2023 alla luce del quale – modificando l’art.
196 quater d. att. cpc - Il deposito dei provvedimenti del giudice e dei
verbali di udienza ha luogo con modalita' telematiche.



La norma – entrata in vigore il 1.3.2023 – ha posto dei problemi di ordine
pratico legati al ridotto tempo tra pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e
alla carenza di personale amministrativo in funzioni di assistenza
all’udienza. Una norma, relativa ai soli provvedimenti del giudice e
rimasta in vigore dal 9.3.20 al 31.7.20, prevedeva analogo obbligo ma non
risulta aver generato particolare clamore.



Nel dibattito a ridosso dell’entrata in vigore della nuova norma si è
discusso se potesse ritenersi equipollente la scansione del provvedimento
cartaceo al deposito con modalità telematica. A rigor d’interpretazione la
risposta appare negativa. Ma la questione rilevante è che in questo caso, a
fronte di un testo di legge che appare a prima vista maggiormente chiaro
nell’imporre un obbligo (senza sanzione), il sistema applicativo non pone
alcun vincolo all’acquisizione dell’atto cartaceo scansionato.



Il sistema consente – e sotto un profilo di argomentazione a posteriori,
supporta - un’interpretazione “diversa” della norma. Sono due esempi banali
(e scaturenti dalle contingenze e dalle strette tempistiche di
implementazione di complesse riforme) del rapporto tra sistemi applicativi
e diritto processuale (civile, nel caso di specie) che, tuttavia, devono
far riflettere sulla necessaria neutralità della procedura informatica
rispetto all’operato del giudice.



Diverso, più ampio e fuori tema, sarebbe ed è il discorso rispetto alle
scelte di politica giudiziaria e di impiego delle risorse laddove la scelta
della informatizzazione deve costituire la base per una giustizia migliore
e più funzionale (anche con immissione di personale amministrativo
qualificato in pianta stabile) e non essere solo strumento per contingenti
scopi di smaltimento arretrato o riduzione dei tempi di definizione.



Quello rappresentato è un tema sicuramente ancillare rispetto all’utilizzo
dell’intelligenza artificiale nelle aule di giustizia, ma che rappresenta
un futuro nodo importante nella costruzione di un efficiente sistema di
giustizia digitalizzato.

*Amato Carbone*

*Tribunale Lecce*

*20 marzo 2023*
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