TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SEZIONE DISTACCATA
DI ALGHERO
Decreto
r.g. 99/07 R.N.C.
r.g. 11/07 R. Amm. Sost.
Il giudice tutelare,
PREMESSO CHE
Maddalena Soro nata a Burgos (Sassari) il 20 giugno 1950 presentava in data 22 giugno 2007 istanza con cui chiedeva di essere nominata amministratrice di sostegno per rappresentare Giovanni Nuvoli ad Alghero il 5 dicembre 1953 senza necessità di separata ulteriore autorizzazione, nei seguenti atti:
- - attività ordinarie e straordinarie relative alla cura della persona del sig. Nuvoli;
- - rappresentazione all'esterno delle sue volontà attraverso la lettura del pannello di comunicazione contenente caratteri alfabetici e numerici, in particolare attraverso il puntamento diretto dello sguardo del paziente sui singoli simboli che consente la formulazione di parole e pensieri dallo stesso manifestati
- - riscossione materiale della pensione di invalidità e di accompagnamento dell'importo mensile di €. 701,00;
- - utilizzo della predetta pensione per le esigenze ordinarie dell'amministrato e ordinaria amministrazione dei beni di quest'ultimo;
- - presentazione di istanze ad Uffici Postali e della Pubblica Amministrazione per richiesta di assistenza, anche sanitaria, e sussidi;
- - eventuale presentazione e sottoscrizione di atti di natura fiscale";
La parte istante allegava, a sostegno della domanda, le seguenti circostanze:
- - di essere da oltre venticinque anni convivente more uxorio di Giovanni Nuvoli con il quale aveva contratto matrimonio religioso;
- - di essere il sig. Giovanni Nuvoli invalido al 100% (cfr. Certificazione medica della Commissione medica per l'accertamento delle invalidità civili in data 25.6.2001 che attesta come il medesimo sia affetto da SLA Sindrome Laterale Amiotrofica);
- - di essere il sig. Giovanni Nuvoli attualmente ricoverato presso la propria abitazione in Regione Su Contu, a seguito delle dimissioni dalla Struttura Ospedaliera Santissima Annunziata di Sassari;
- - di essere il sig. Giovanni Nuvoli nell'impossibilità fisica di articolare la parola, senza che ciò abbia determinato un affievolimento della capacità di intendere e di volere;
- - di essere il sig. Giovanni Nuvoli, in ragione di detta menomazione fisica, incapace di provvedere ai proprii interessi e necessitando pertanto della nomina di un amministratore di sostegno, preferibilmente nella persona di Maddalena Soro istante che fino alla presentazione della domanda ha atteso alla cura della persona e degli interessi patrimoniali del medesimo;
L'istanza proposta da Maddalena Soro nell'interesse di Giovanni Nuvoli veniva ritualmente notificata, per l'udienza del 13 luglio 2007 ore 9. 30, ai sensi e per gli effetti degli artt. 404 e segg. al Pubblico Ministero ed ai familiari di Giovanni Nuvoli nelle persone di Paola Nuvoli e Antonietta Nuvoli nonché Natalina Peana, rispettivamente sorelle e madre del medesimo.
All'udienza del 13.7.2007 interveniva in giudizio ex art. 407 c.p.c. il Pubblico Ministero nella persona del dott. Paolo Piras con atto depositato in udienza nel quale affermava come dagli atti del fasc. n. 3/07 mod. 45 della Procura della Repubblica emergesse chiaramente la possibilità per il sig. Nuvoli di esternare autonomamente la propria volontà mediante sintetizzatore vocale, o mediante tavola alfabetica con la collaborazione di chiunque fosse disposto a farlo. Negava pertanto la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 404 c.c. per la nomina di amministratore di sostegno relativamente all'esternazione della volontà del sig. Nuvoli, rilevando che la nomina avrebbe potuto determinare l'instaurarsi di un rapporto simbiotico fra amministratore ed amministrato con possibili effetti sull'autonomia intellettuale del secondo. Valutava, al contrario, positivamente la nomina di amministratore di sostegno anche nella persona di Maddalena Soro, con riguardo alle attività di carattere eminentemente materiale, per le quali il sig. Nuvoli si trovava nell'impossibilità fisica di provvedere.
Il Pubblico Ministero concludeva, dunque, non opponendosi alla nomina di Maddalena Soro per tutte le attività di cui al ricorso, fatta eccezione per la rappresentazione all'esterno della volontà di Giovanni Nuvoli.
Comparivano all'udienza anche Nuvoli Paola e Nuvoli Antonietta, assistite per delega in atti dall'avv.to Aurora Vona, che dichiaravano di opporsi alla nomina di Maddalena Soro quale amministratrice di sostegno, ritenendo la medesima inadeguata ad assicurare le relazioni sociali del sig. Nuvoli con la famiglia di origine ed in generale con il mondo esterno.
Il Giudice tutelare procedeva all'interrogatorio dell'istante, Maddalena Soro, accertando che la medesima provvedeva alla riscossione della pensione di invalidità e dell'indennità di accompagnamento, a mezzo delega a suo tempo rilasciata da Giovanni Nuvoli, utilizzando le relative somme per le esigenze ordinarie e straordinarie di quest'ultimo, mentre era priva di una procura che le consentisse di provvedere a presentare istanze presso le amministrazioni pubbliche in nome e per conto dello stesso Nuvoli;
Precisando, su richiesta del magistrato, la propria domanda in relazione alla nomina di amministratore di sostegno per la rappresentazione all'esterno della volontà del sig. Giovanni Nuvoli, Maddalena Soro affermava di ravvisare detta necessità in quanto il sintetizzatore vocale MYTOBII attraverso il quale l'infermo manifestava il proprio volere, non veniva riconosciuto dalla legge italiana, tanto che nessuno degli interpellati (né i notai, né la Polizia Municipale), aveva inteso attestare quanto espresso dal Nuvoli attraverso detta apparecchiatura . Occorreva pertanto, secondo l'istante, che vi fosse chi, mediante l'ascolto del sintetizzatore, attestasse le volontà espresse dal sig. Nuvoli. Aggiungeva infine che, laddove vi fosse stata certificazione della volontà espressa da quest'ultimo, attraverso il sintetizzatore vocale, non avrebbe richiesto di potere rappresentare all'esterno la volontà del sig. Nuvoli, in quanto il medesimo avrebbe potuto rappresentarla da solo.
Il Giudice tutelare provvedeva altresì all'esame delle sig. Paola ed Antonietta Nuvoli le quali, opponendosi alla nomina dell'amministratore di sostegno, precisavano di non opporsi al fatto che Giovanni Nuvoli, decidendo da solo per se stesso, manifestasse il proprio volere attraverso il sintetizzatore vocale.
Il Pubblico Ministero, dott. Paolo Piras, ribadiva a sua volta la propria opposizione alla nomina di amministratore di sostegno, osservando che ciò avrebbe comportato una deroga alla legge notarile in ordine alla possibilità di manifestazione della volontà delle persone incapaci di parlare. Nondimeno, su espressa richiesta del Giudice Tutelare in ordine alla modalità da utilizzarsi per consentire al sig. Giovanni Nuvoli di esprimere all'esterno la propria volontà, il Pubblico Ministero indicava "il sintetizzatore vocale".
Indi, il Giudice Tutelare invitava il Pubblico Ministero a dichiarare se riteneva che il sig. Nuvoli potesse esprimere la sua volontà direttamente al Giudice Tutelare. Il dott. Piras esprimeva parere assolutamente favorevole, con la sola cautela della presenza del medico curante del sig. Nuvoli, dott. Carlo Sini.
Il giudice disponeva in udienza la nomina, in qualità di consulente tecnico d'ufficio, del prof. Ugo Della Croce, Ordinario di Bioingegneria presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Sassari, Dipartimento Scienze Biomediche, previamente avvisato e presente in udienza, al fine di valutare l'affidabilità dell'apparecchiatura attualmente utilizzata dal sig. Giovanni Nuvoli.
L'Ufficio e le persone presenti all'udienza con il Pubblico Ministero dott. Paolo Piras ed il prof. Ugo della Croce si recavano presso l'abitazione del sig. Nuvoli per provvedere all'esame del medesimo.
Avuta la presenza del dott. Sini, medico curante del sig. Giovanni Nuvoli, il giudice provvedeva a spiegare al sig. Nuvoli quanto accaduto nel corso dell'udienza sino a quel momento. Acceso il sintetizzatore vocale, venivano allontanate le altre persone e si procedeva in presenza del Giudice Tutelare, del Pubblico Ministero, dott. Piras, del prof. Della Croce, del dott. Sini e della dott.ssa Mirella Solinas Cancelliere verbalizzante.
Appare indispensabile, a questo punto, riportare integralmente la verbalizzazione delle domande rivolte e delle risposte fornite nel corso dell'esame del sig. Nuvoli, dando atto che il sig. Nuvoli, completamente immobilizzato a letto, impossibilitato a parlare, si è espresso a mezzo del sintetizzatore vocale MyTobii
"Il giudice chiede al sig. Nuvoli se vuole che sia nominata amministratrice di sostegno la sig.ra Soro;
Il sig. Nuvoli risponde attraverso il sintetizzatore vocale: - Si-;
Il giudice chiede se non preferisca esprimere da solo tramite sintetizzatore vocale la sua volontà;
Il sig. Nuvoli risponde - No, nomino mia moglie-;
Il giudice chiede al sig. Nuvoli se vuole esprimere la sua volontà attraverso il sintetizzatore;
Il sig. Nuvoli risponde: - Si-
Il giudice chiede al sig. Nuvoli se c'è una volontà che vuole esprimere ora:
Il signor Nuvoli risponde: - Si-
Da questo momento la verbalizzazione avviene in forma diretta e pertanto alla lettera D: corrisponde la domanda del giudice ed alla lettera R: la risposta del signor Nuvoli
D: "Qual è la volontà che vuole esprimere ora ?
R: "Voglio morire"
D: "Signor Nuvoli lei sta chiedendo che vengano interrotte le cure ?"
R: "Si"
D: "Signor Nuvoli lei sta chiedendo che in caso sia staccato il respiratore i medici non provvedano a riattaccarlo ?";
R: "Si";
D: "Lei sta chiedendo che non vengano praticate manovre di rianimazione in caso di distacco dell'apparecchiatura ?"
R: "Si"
(....)
Al termine dell'esame il prof. Della Croce, su invito del Giudice, testava l'apparecchiatura su di sé per verificare se la medesima fosse correttamente funzionante.
Il prof. Della Croce attestava, al termine della prova, che dopo una appropriata procedura di calibrazione il dispositivo aveva trascritto esattamente le sequenze di lettere dal medesimo individuate con il proprio sguardo.
Al termine dell'udienza il Giudice tutelare assumeva la decisione a riserva che scioglie con il presente provvedimento con il quale
OSSERVA
- - L'amministrazione di sostegno - introdotta nell'ordinamento dall'art. 3 della legge 9 gennaio 2004, n. 6 - ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai proprii interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 del codice civile. Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai proprii interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di quest'ultimo, in relazione alla flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto della complessiva condizione psico-fisica del soggetto da assistere e di tutte le circostanze caratterizzanti la fattispecie (Cass. 12.6.2006 n. 13584).
- - Per meglio comprendere l'essenza dell'istituto occorre valutarne con attenzione la finalità specifica, che non è quella - tipica della condizione di incapacità generale - di tutelare il patrimonio e gli interessi del soggetto beneficiario limitandone od escludendo la piena libertà di azione, ma la finalità ben diversa di tutelare le persone con la minore limitazione possibile della capacità di agire, approntando lo strumento di ausilio, duttile ed adattabile alla singola menomazione (ancorché non psichica) che si renda necessario, in modo tale che il beneficiario, il quale conserva la capacità di agire per tutto ciò che non richiede la rappresentanza esclusiva o la partecipazione necessaria dell'amministratore di sostegno, possa continuare a svolgere tutti gli atti occorrenti al soddisfacimento della vita quotidiana (art. 409 cod. civ.).
- - La precisazione della natura della nuova misura di protezione si rende necessaria, nel caso concreto, per determinare se e con quali modalità e, soprattutto, rispetto a quali atti, l'elastico strumento della amministrazione debba essere disposto, sottolineandosi comunque, in via generale, come proprio l'introduzione di tale strumento dimostra la svolta operata dal legislatore recente che, in conformità con il canone dell'art. 2 della Costituzione, ha inteso salvaguardare nel modo più ampio possibile la dignità del beneficiato, sostituendolo con l'amministratore solo ed esclusivamente negli atti che, a causa della sua menomazione psichica o anche esclusivamente fisica, egli non sia in grado di compiere in modo autonomo e per i quali necessiti dunque di aiuto. Il nuovo istituto esclude qualunque forma di invasività nella vita del soggetto beneficiato, con la conseguenza che la stessa amministrazione di sostegno deve essere esclusa o circoscritta laddove l'individuo possa - ancorché se necessario con l'ausilio della tecnica (su cui infra) - provvedere in modo autonomo a sé ed agli interessi che costituiscono in modo tipico l'estrinsecazione dei suoi diritti. In altre parole, l'esigenza di nominare al beneficiato un amministratore di sostegno deve essere valutata con riferimento a ciascun singolo atto, o frazione di atto, e non alla stregua di un criterio di apprezzamento complessivo della situazione psicofisica del soggetto, da cui deriverebbe lo snaturamento dell'istituto.
- - Nel caso di specie, con l'istanza della sig.ra Maddalena Soro, è stato richiesto al giudice tutelare di provvedere alla nomina dell'amministratore di sostegno per tre distinte categorie di atti, senza necessità di ulteriore autorizzazione. La prima riguarda le attività ordinarie e straordinarie relative alla cura della persona del sig. Nuvoli, con la rappresentazione all'esterno delle sue volontà tramite la lettura di un pannello di comunicazione operante con il puntamento dello sguardo del paziente sui singoli simboli. La seconda riguarda una serie di attività di mera gestione patrimoniale, relative alla riscossione di pensioni ed indennità e all'utilizzo delle relative somme per le esigenze di cura del medesimo. La terza attiene infine alla presentazione di istanze, richieste o domande ad uffici pubblici in luogo del sig. Nuvoli. La necessità di provvedere alla nomina di amministratore in relazione alle predette attività viene indicato nella assoluta infermità fisica di Giovanni Nuvoli, affetto da Sindrome Laterale Amiotrofica, completamente immobilizzato a letto e privato, a causa della menomazione, della capacità di esprimersi verbalmente, benché egli sia completamente capace di intendere e di volere, avendo conservato integra ogni facoltà intellettiva.
- - Occorre, innanzitutto, rilevare che l'esigenza di provvedere in ordine alle attività di mera gestione patrimoniale è insussistente. L'interrogatorio della sig.ra Soro, svolto nel corso dell'udienza, ha dimostrato infatti che il sig. Nuvoli ha provveduto in passato a attribuire a Maddalena Soro la necessaria delega per la riscossione di benefici previdenziali, così come le ha consentito, e tutt'oggi le consente, di operare sul conto corrente ove i benefici vengono corrisposti. Con il risultato che il sig. Nuvoli, rispetto alle suddette attività, non ha bisogno di essere rappresentato da un amministratore di sostegno, avendo già conferito ogni necessario potere a Maddalena Soro.
- - Assai più complesse da risolvere sono le questioni relative alla nomina dell'amministrazione di sostegno per la prima e la terza serie di attività, e cioè quelle ordinarie e straordinarie inerenti alla cura della persona ed alla rappresentazione esterna della sua volontà, nonché alla traduzione di detta volontà in domande o istanze da presentarsi alla pubblica amministrazione o, più in generale, ad enti o comunque per iscritto a terzi.
- - E' chiaro, nondimeno, che gli aspetti così individuati sono fra loro intrinsecamente connessi. La determinazione delle modalità di cura prescelte dalla persona inferma è infatti strettamente correlata alla possibilità della persona stessa di esprimere la volontà in ordine alle proprie decisioni, così come non può dubitarsi del fatto che un infermo, completamente capace di intendere e di volere, ma privato, proprio in ragione della malattia, della possibilità di esprimere verbalmente e per iscritto il proprio volere, conservi il diritto all'autodeterminazione individuale, senza limite alcuno.
- - In siffatte ipotesi il problema che l'ordinamento deve porsi
non è quello di sostituire la volontà dell'infermo con la volontà di un terzo, ma solo ed esclusivamente, ai sensi dell'art. 3 secondo comma della Carta Fondamentale - ed anche al fine di tutelare la dignità della persona di cui all'art. 2 della stessa Costituzione - quello di individuare il mezzo più congruo ed opportuno per rimuovere l'ostacolo che impedisce a quella stessa persona, a causa della sua malattia, di esprimersi in modo autonomo, limitandone di fatto la libertà e determinando situazioni di disuguaglianze rispetto agli altri cittadini, in particolare rispetto a quelli che conservando come lui la piena capacità hanno nondimeno conservato anche l'espressione verbale o scritta. - - Affatto diversa è la situazione in cui l'individuo, o perché incosciente, o perché menomato psichicamente, non possa esprimere liberamente la propria scelta. In simili casi, in cui l'impossibilità di manifestazione di una volontà consapevole in ordine alla cura non dipende da un mero limite fisico, sarà certamente possibile e senz'altro auspicabile la nomina di amministratore di sostegno.
- - Il sig. Giovanni Nuvoli non è incapace di intendere e di volere. In nessun momento della sua lunga e penosissima malattia egli ha perduto anche una sola minima parte delle sue facoltà intellettive. Ciò si evince dall'insieme della documentazione medica prodotta dal Pubblico Ministero con l'atto di intervento, ma soprattutto è emerso con straordinaria chiarezza nel corso dell'esame disposto dal giudice tutelare, durante il quale il sig. Giovanni Nuvoli si è dimostrato non solo vigile e consapevole, ma altresì fermamente determinato, sapendo esprimere con sicurezza il suo pensiero, senza tentennamenti e persino - nonostante il contenuto delle sue affermazioni - senza commozione, dimostrando una fermezza assai rara in chiunque.
- - Lo strumento attraverso il quale il sig. Nuvoli ha formulato le proprie risposte al giudice tutelare che lo interrogava è un sintetizzatore vocale modello MyTobii, specificamente approvato da Medicare il cui funzionamento è estremamente semplice. Si tratta, infatti, di uno schermo elettronico che, preventivamente calibrato sugli occhi dell'utente, mostra a quest'ultimo una tastiera alfanumerica. L'utente, puntando il proprio sguardo su una successione di lettere, può formare le parole che intende pronunciare. Una volta formata la parola o la frase desiderata, e che compare scritta su un apposito spazio dello schermo, l'utente, sempre a mezzo dello sguardo, dà il comando di validazione e, solo a quel punto, l'espressione viene formulata vocalmente dal sintetizzatore ed è udibile da chiunque si trovi presente.
- - Lo strumento consente dunque senza difficoltà di esprimesi a chi sia privo della parola e gli permette, prima di esternare in modo definitivo la volontà, di controllare la correttezza di quanto inteso, attraverso la pratica della validazione della scritta comparsa sul monitor.
- - Per controllare il funzionamento del MyTobii utilizzato dal sig. Nuvoli, si è provveduto alla verifica dello strumento, nel corso dell'udienza, a mezzo delle competenze tecniche specifiche del consulente nominato dall'Ufficio, prof. Ugo Della Croce, Ordinario di Bioingegneria presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Sassari, Dipartimento Scienze Biomediche, esperto di tecnologie biomediche.
- - Non vi è alcun dubbio che detto sintetizzatore vocale debba essere riconosciuto come strumento tecnico idoneo, alla luce del secondo comma dell'art. 3 Costituzione, a rimuovere l'ostacolo che impedisce al sig. Nuvoli, a causa della sua malattia, di esprimersi in modo autonomo, menomando di fatto la sua libertà e facendo venir meno l'eguaglianza con gli altri cittadini. In un certo senso tale strumento svolge la funzione che l'interprete assolve per chi parla una lingua straniera o per coloro che sono sordomuti, per i quali è espressamente previsto dall'ordinamento che il terzo si sostituisca non alla loro volontà, ma attraverso l'interpretazione dei segni esprima esclusivamente la volontà che è loro propria.
- - Si tratta dunque di un problema che investe il rapporto fra l'uso della tecnica e l'estrinsecazione di un diritto delicatissimo e primario come quello della manifestazione di volontà, che costituisce uno di quei diritti naturali dell'uomo il cui riconoscimento, benché positivamente garantito, valica i confini di ogni legislazione costituzionale ed internazionale, trovando la sua fonte nella naturalità dell'essere umano: naturali cioè, non perché provenienti da un diritto trascendente o divino, ma perché proprii dell'uomo prima di entrare in società e prima di entrare in contatto con altri uomini. Diritti che, dunque, in quanto naturali, debbono essere affermati e riconosciuti qualunque sia la modalità della loro estrinsecazione e qualunque sia lo strumento che ne rende possibile l'esercizio.
- - Ora, la manifestazione di volontà è lo strumento stesso dell'autodeterminazione, ciò che permette all'individuo di esprimere con consapevolezza i proprii diritti e la dignità della propria persona. Ed è compito del giudice affermare che nessuna difficoltà tecnica, peraltro nel caso superabile attraverso una semplice ed efficace strumentazione biomedica, può in alcun caso comportare un affievolimento del diritto alla manifestazione di volontà e quindi all'autodeterminazione, con correlativo assoggettamento della persona, solo perché menomata fisicamente, alla volontà di un terzo e con il beffardo effetto che il diritto dell'infermo potrebbe essere fatto valere solo dall' amministratore e non dall'infermo medesimo, cui pure tuttavia l'ordinamento continua a riconoscere la capacità di agire.
- - La conseguenza che pianamente discende da queste premesse è che il sig. Giovanni Nuvoli è nella condizione di esprimere da solo e compiutamente la propria volontà tramite l'utilizzo del sintetizzatore vocale MyTobii, secondo le modalità d'uso tipiche del macchinario e che ogni sua dichiarazione in questo modo espressa - quando a seguito della validazione l'apparecchiatura emette vocalmente il suono corrispondente alle parole previamente scritte sul monitor tramite il puntamento dello sguardo - è da considerare a tutti gli effetti giuridici manifestazione di volontà del Sig. Giovanni Nuvoli, con la conseguenza che piena validità, sotto il profilo giuridico della manifestazione di volontà, deve riconoscersi tra l'altro a tutte le dichiarazioni svolte da Giovanni Nuvoli avanti al giudice tutelare, anche a quelle inerenti al proprio diritto di decidere intorno al distacco del respiratore.
- - La rimozione, per mezzo dello strumento biomedico, dell'ostacolo materiale inerente all'esternazione della volontà dell'infermo, si inscrive a pieno titolo nella disciplina costituzionale tesa a rimuovere le limitazioni di fatto alla libertà ed all'eguaglianza fra i cittadini, e rappresenta in concreto l'unica misura della tutela della dignità umana approntabile dall'ordinamento per non escludere l'individuo menomato nel fisico dall'esercizio effettivo e non meramente astratto dei proprii diritti. In nessun caso, dunque, stante la capacità di intendere e di volere di Giovanni Nuvoli, e la sua possibilità di esprimere la volontà consapevole a mezzo del sintetizzatore MyTobii, è possibile nominare amministratore di sostegno che esprima all'esterno, in sua vece, una volontà che egli ha dimostrato di sapere e di volere esprimere in prima persona, con la conseguenza che solo Giovanni Nuvoli e nessun altro può rappresentare all'esterno le sue volontà anche in ordine alle attività ordinarie e straordinarie di cura come intese dall'art. 32 Cost. primo e secondo comma.
- - L'unico limite che appare opportuno introdurre, e al solo ed esclusivo fine di tutelare il sig. Giovanni Nuvoli, in modo da assicurare la riferibilità al medesimo delle dichiarazioni così prodotte, é quella di subordinarne ogni effetto giuridico alla presenza di due persone maggiori di età che ne attestino la provenienza.
- - Ciò, in qualche modo, sulla scorta di ciò che l'ordinamento prevede a tutela delle persone mute (cfr. legge notarile), non essendo invece necessario, qualora per la natura della dichiarazione non sia richiesto il rogito, la presenza del notaio o di altro pubblico ufficiale.
- - Diversa soluzione deve invece trovarsi per l'ultima categoria di atti relativi alla presentazione di istanze presso la Pubblica Amministrazione.
- - Si tratta, benché la parte istante si sia limitata ad una esemplificazione, e riguardando alle necessità dell'infermo nel più ampio modo possibile, di tutti quegli atti che necessitano di una formulazione scritta o per la loro validità o per la loro natura (es. domande o richieste o dichiarazioni che debbano essere presentate per iscritto).
- - A questi soli fini è senz'altro necessaria la nomina di un amministratore di sostegno che provveda materialmente alla redazione dello scritto. Nondimeno, neppure in relazione a siffatto tipo di atti, appare necessario sostituire con la volontà di un terzo quella del beneficiato, ben potendo l'amministratore di sostegno limitarsi a riportare la volontà del sig. Nuvoli espressa con le modalità di cui sopra, ciò almeno quando la redazione dello scritto comporti una concreta manifestazione di volontà, mentre saranno espresse dall'amministratore di sostegno, per non affaticare inutilmente l'infermo, tutte le altre indicazioni eventualmente necessarie (come dati anagrafici, mero richiamo di dati clinici ecc.)
- - La scelta dell'amministratore deve cadere sulla persona indicata dal beneficiato e cioè sulla sig.ra Maddalena Soro ai sensi del disposto dell'art. 408 cod. civ.
P.Q.M.
Visti gli artt. 405 quarto comma, e 408 cod. civ. come modificati dalla legge 9.1.2004 n. 6,
- a) dichiara che il sig. Giovanni Nuvoli, nato ad Alghero il 5 dicembre 1953 ed ivi residente, può esprimere da solo e compiutamente la propria volontà tramite l'utilizzo del sintetizzatore vocale MyTobii, secondo le modalità d'uso tipiche del macchinario e che ogni sua dichiarazione così espressa, quando a seguito della validazione, l'apparecchiatura emette vocalmente il suono corrispondente alle parole previamente scritte sul monitor a mezzo del puntamento dello sguardo, è da considerare a tutti gli effetti giuridici manifestazione di volontà del sig. Giovanni Nuvoli, qualora sia effettuata alla presenza di due persone maggiori di età che ne attestino la provenienza;
- b) nomina amministratrice di sostegno del sig. Giovanni Nuvoli la sig.ra Maddalena Soro, nata a Burgos (Sassari) il 20 giugno 1950 al limitato fine di redigere materialmente tutti gli atti e le istanze rivolte ad enti o a pubbliche amministrazioni o autorità, che per la loro validità o per la loro natura necessitino di formulazione scritta, limitandosi a riportare le volontà del sig. Giovanni Nuvoli come espresse con le modalità di cui al capo che precede, potendo sostituirsi al beneficiario solo ed esclusivamente per la compilazione e indicazione di tutti i dati anagrafici o similari.
- c) Manda alla cancelleria di provvedere alla immediata comunicazione del provvedimento.
- d) Manda alla Cancelleria per le annotazioni del presente decreto nell'apposito registro, per le comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile ai sensi dell'art. 405 c.c. e per l'iscrizione per estratto nel casellario giudiziario.
- e) Fissa per il giuramento del nominato amministratore di sostegno l'udienza del 16.07.2007.
Provvedimento immediatamente esecutivo.
Alghero 14.07.2007
Il giudice tutelare
Dott.ssa Maura Nardin