[Area] R: Uno scudo giuridico per i medici

Pietro Mondaini pietro.mondaini a giustizia.it
Ven 3 Apr 2020 08:59:29 CEST


 

Nell’art. 590 bis c.p. si legge, tra l’altro, “Qualora l'evento si sia
verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono
rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e
pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone
pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle
predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto”.

Evidentemente mi sfugge qualcosa, perché non vedo dove stia il problema.

Per l’infezione da nuovo coronavirus non ci sono ancora farmaci testati di
certa efficacia, né linee guida trattamentali condivise, né buone pratiche
clinico-assistenziali (se non quelle tradizionali di intubare un paziente in
crisi respiratoria acuta, sempreché siano disponibili adeguati supporti)
che, quindi, non potranno mai essere “adeguate alle specificità del caso
concreto”.

Una semplice interpretazione letterale sembra quindi, in linea di principio,
escludere qualsiasi responsabilità per la inesigibilità di ogni condotta che
non rispetti parametri, nella fattispecie inesistenti.

Non è dato, infatti, né nel coronavirus, né in ogni altro caso di malattie
ritenute incurabili dalla comunità scientifica, neppure individuare
parametri concreti sulla base dei quali stabilire se una pratica sia stata
adottata con imperizia o meno.

Un’interpretazione diversa si risolverebbe quindi in una mera responsabilità
oggettiva, impraticabile nel diritto penale.

Imperizia si risolverebbe quindi, sostanzialmente, nella fattispecie, in una
colpa per assunzione da parte di chi non conosce la materia e, tuttavia, la
affronta. Ma qui ancora non la conosce nessuno.

Quindi dovrebbe restare solo la colpa per negligenza (omissione tout court
di ogni trattamento, abbandono del paziente a sé stesso) o imprudenza
(adozione di soluzioni che oggettivamente, per altro verso, procurano danni
al paziente per nesso causale indipendente da coronaviirus).

Mi pare che l’esclusione dell’attribuibilità di colpa per imperizia sia
funzionale a non reprimere la stessa possibilità della “sperimentazione
medica”, cioè una fase imprescindibile dell’esercizio del metodo
scientifico, vale a dire la verifica sperimentale, tanto più necessaria in
caso di patologia di fatto sconosciuta e non solo di nuovi trattamenti
relativi a patologie conosciute.

Per quanto mi riguarda, potranno denunziare i medici finché vogliono, ma in
caso di morte da covid-19 l’archiviazione, a mio avviso, dovrà essere
immediata e “de plano”.

Diversamente opinando, sarebbe come imputare a chi praticava l’arte medica
nel medioevo (non solo medici e chirurghi, ma anche barbieri, farmacisti e
dame della carità) le morti per le pestilenze solo perché non usavano gli
antibiotici che non erano ancora stati scoperti

Piero

 

 

Da: Area [mailto:area-bounces a areaperta.it] Per conto di
ed.brutiliberati a gmail.com
Inviato: giovedì 2 aprile 2020 12:05
A: area a areaperta.it
Oggetto: [Area] Uno scudo giuridico per i medici

 

 

Allego un articolo di Vladimiro Zagrebelksy pubblicato su La stampa di oggi
2 aprile 2020

Edmondo Bruti Liberati

 


 
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