[Area] Magistratura Democratica e la riforma del sistema elettorale per il Consiglio Superiore della Magistratura

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Ven 22 Ott 2021 11:29:41 CEST


Proseguiamo la pubblicazione del documento dell'Esecutivo di ieri 20 
ottobre 2021 (Clicca qui  [1] per l'intero intervento)

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             2. Alcune proposte sul tappeto che non condividiamo

La disaffezione e la sana frustrazione, generatesi in esito 
all'annichilimento del dibattito associativo e allo svilimento della sua 
funzione, ha indotto alcuni a proporre il sorteggio come estremo rimedio 
alla ritenuta incapacità dei gruppi associati di rigenerarsi. 
Comprendiamo le ragioni di questo forte dissenso, ma non condividiamo il 
rimedio proposto; esso - oltre a porsi in frizione con il dettato 
costituzionale - rappresenta una dichiarazione di resa di una parte 
della magistratura che giudica l'intero corpo giudiziario incapace di 
selezionare, e quindi gestire, in modo sano e funzionale, il governo 
autonomo e preferisce, per ciò, affidarsi alla sorte.

Altri gruppi hanno proposto diverse forme di sistemi elettorali di 
impronta maggioritaria; si tratta di un metodo che rischia di svilire la 
possibilità che il Consiglio rappresenti le plurali sensibilità della 
magistratura, negandone la loro più ampia rappresentanza, in funzione di 
una migliore "governabilità" delle scelte. Quest'ultima, tuttavia, è 
estranea alla funzione consiliare che non si regge su un approvato e 
generico programma di governo, quanto piuttosto su scelte contingenti, 
fondate su maggioranze variabili: il Consiglio, a differenza del 
Parlamento, non ha bisogno di esprimere una maggioranza stabile; per 
contro, la ricerca di governabilità può stimolare e generare stabili 
accordi, sia in fase elettorale, sia nella successiva gestione del 
governo autonomo, che rischiano di riproporre proprio quelle dinamiche 
di potere che stanno alla base delle più recenti degenerazioni. Il 
sistema elettorale maggioritario, dunque, non costituisce un antidoto a 
quelle disfunzioni, ma può costituirne il prodromo.

E questi effetti negativi sarebbero esaltati da un sistema elettorale 
maggioritario fondato su piccole circoscrizioni elettorali che 
valorizzerebbero, nella concreta contesa elettorale, la prospettiva di 
protezione dei singoli e di tutela delle loro ambizioni di carriera, 
piuttosto che le differenti proposte di politica giudiziaria, capaci di 
confrontarsi con tematiche complessive di respiro nazionale. E questo 
senza tenere conto del fatto che proprio l'esistenza di potentati 
regionali, volti alla tutela di interessi micro-corporativi, sia stata 
uno dei principali fattori di degenerazione che andrebbero inibiti e non 
agevolati.

Si tratta, insomma, di sistema elettorali che non stimolano un consenso 
fondato su un_ rendicontabile_ rapporto di rappresentanza delle varie 
sensibilità presenti nella magistratura, ma possono contribuire a 
generare un consiglio di _nominati_, che garantisce ed implementa la 
formazione di gruppi che alimentano ancora il clientelismo elettorale, 
fondato ora sulla paura, ora sull'ambizione smodata. Infine, i sistemi 
maggioritari non tutelano, né promuovono la pari opportunità tra donne e 
uomini, violando la necessaria ed equa rappresentatività di genere, 
tutelata dall'art. 51, comma 1, della Costituzione.

             3. La necessità di un sistema che assicuri pluralismo: la 
proposta della Commissione Luciani

Pur nella consapevolezza del fatto che non esistono modelli elettorali 
"perfetti", le valutazioni che precedono fanno, dunque, preferire i 
sistemi proporzionali o almeno quelli con potenziali effetti 
proporzionali.

Si tratta, infatti, di sistemi che garantiscono la plurale 
rappresentatività delle diverse sensibilità presenti in magistratura e 
sono in grado di dare autentiche _chance_ di successo anche a nuove 
aggregazioni che si propongano come alternative ai gruppi associati 
"storici". Inoltre, quei sistemi ostacolano il consolidarsi di 
maggioranze precostituite nella gestione effettiva dell'autogoverno e 
stimolano un costante e progressivo confronto tra sensibilità plurali, 
generante esiti non preventivabili, raffinando verso l'alto - e proprio 
grazie al confronto - la qualità delle scelte di politica giudiziaria, 
obbligando eletti e gruppi che li hanno sostenuti, a renderne conto.

Queste valutazioni ci spingono ad esprimere apprezzamento verso la 
proposta della Commissione Luciani che - oltre a prevedere un aumento 
del numero dei componenti del Consiglio (necessario per migliorare la 
sua funzionalità) - prevede, quanto al modello elettorale, il sistema 
del c.d. voto singolo trasferibile.

Si tratta di un modello elettorale che: (a) garantisce una possibilità 
di partecipazione al confronto elettorale anche a singoli magistrati o a 
gruppi associativi appena affacciatisi nel panorama associativo, 
favorendo così il pluralismo anche per l'elettorato passivo; (b) pur 
conservando il modello del collegio unico nazionale per le categorie dei 
candidati di legittimità e requirenti, prevede - per i candidati 
giudicanti di merito - la suddivisione del territorio nazionale in tre 
collegi di medie dimensioni; si tratta di una previsione che - da un 
lato - "avvicina" i candidati ai territori; ma che - per converso - 
rende i candidati sufficientemente distanti da essi, così indebolendo la 
possibile influenza dei potentati locali, influenza che è alla base di 
molte degenerazioni; (c) con la previsione che ciascuno dei tre collegi 
per la categoria giudicanti di merito esprima un numero di eletti di 
almeno 4-5 consiglieri, assicura un risultato necessariamente 
rappresentativo della pluralità di ispirazioni culturali che sono 
presenti nel corpo della magistratura (e, quindi, tendenzialmente 
proporzionale); (d) con la previsione che ciascun elettore debba 
esprimere «in ordine decrescente un minimo di tre preferenze e un 
massimo pari al numero dei seggi assegnati al collegio» - preferenze che 
poi potranno essere valorizzate al momento dell'assegnazione dei seggi - 
il sistema favorisce anche l'espressione di voti verso candidati non 
necessariamente "organici" ad un solo gruppo associativo (favorendo così 
la possibilità per l'elettore di "riconoscersi" trasversalmente in più 
candidati); (e) con la previsione di meccanismi che favoriscano 
l'elettorato passivo di candidature provenienti da ambedue i generi e 
con la previsione della necessaria espressione di «almeno una preferenza 
per un candidato di genere diverso da quello degli altri» [ovviamente in 
caso vi siano candidati appartenenti a più generi], il modello 
immaginato dalla Commissione Luciani vuole favorire, quantomeno in linea 
tendenziale, una più equilibrata rappresentanza di genere 
nell'istituzione consiliare.

Tuttavia, affinché il sistema produca i suoi effetti benefici, è 
necessario prevedere integrazioni alla proposta della Commissione 
Luciani che garantiscano un numero di candidati significativo, nonché 
quote minime di risultato, in funzione della rappresentanza di genere.

… segue …

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