[Area] Il Governo ritiri subito i Decreti che impediscono lo sbarco dei naufraghi nei nostri porti

thorgiov thorgiov a libero.it
Lun 7 Nov 2022 19:32:28 CET


Se sono illegittimi sarà sufficiente impugnarli dinanzi al TAR per 
ottenerne la sospensione. MD però non è il TAR.

FELICE  PIZZI ( Giudice del Tribunale di Napoli )

Il 07/11/2022 17:00, md a magistraturademocratica.it ha scritto:
>
>
>   Il Governo ritiri subito i Decreti che impediscono lo sbarco dei
>   naufraghi nei nostri porti
>
> Il Decreto del 4 novembre 2022 - dei Ministeri dell’interno, dei 
> trasporti e della mobilità sostenibile e della difesa - vieta alla 
> nave Humanity1, della ONG SOS Humanity, di “/sostare nelle acque 
> territoriali italiane …oltre il termine necessario per assicurare le 
> operazioni di soccorso ed assistenza nei confronti delle persone che 
> versino in condizioni emergenziali ed il precarie condizioni di 
> salute/”; analogo decreto è stato adottato la sera del 6 novembre per 
> la nave Geo Barents, della ONG Medici Senza Frontiere, secondo un 
> metodo che potrebbe ripetersi anche nell’immediato futuro (altre navi 
> con naufraghi a bordo sostano infatti al confine con le acque 
> territoriali). I decreti sono manifestamente illegittimi in quanto 
> violano numerose norme del diritto internazionale ed interno.
>
> I Decreti devono essere ritirati.
>
> Invocando un generico pericolo per la sicurezza dell’Italia, posto in 
> relazione allo sbarco di naufraghi, impropriamente richiamando 
> l’articolo 19, paragrafo 2, lettera g), della Convenzione Onu sul 
> diritto del mare, il Governo impedisce la conclusione delle operazioni 
> di salvataggio di naufraghi. L'obbligo di prestare soccorso dettato 
> dalla Convenzione internazionale SAR di Amburgo, non si esaurisce, 
> infatti, nell'atto di sottrarre i naufraghi al pericolo di perdersi in 
> mare, ma comporta l'obbligo accessorio e conseguente di sbarcarli in 
> un luogo sicuro (c.d. "place of safety") (Corte di Cassazione, terza 
> sezione penale, sentenza del 20 febbraio 2020, n. 6626).
>
>
> Il punto 3.1.9 della citata Convenzione SAR dispone: «/Le Parti devono 
> assicurare il coordinamento e la cooperazione necessari affinché i 
> capitani delle navi che prestano assistenza imbarcando persone in 
> pericolo in mare siano dispensati dai loro obblighi e si discostino il 
> meno possibile dalla rotta prevista, senza che il fatto di dispensarli 
> da tali obblighi comprometta ulteriormente la salvaguardia della vita 
> umana in mare. La Parte responsabile della zona di ricerca salvataggio 
> in cui viene prestata assistenza si assume in primo luogo la 
> responsabilità di vigilare affinché siano assicurati il coordinamento 
> e la cooperazione suddetti, affinché i sopravvissuti cui è stato 
> prestato soccorso vengano sbarcati dalla nave che li ha raccolti e 
> condotti in luogo sicuro, tenuto conto della situazione particolare e 
> delle direttive elaborate dall'Organizzazione (Marittima 
> Internazionale). In questi casi, le Parti interessate devono adottare 
> le disposizioni necessarie affinché lo sbarco in questione abbia luogo 
> nel più breve tempo ragionevolmente possibile/».
>
>
> Le Linee guida sul trattamento delle persone soccorse in mare (Ris. 
> MSC.167-78 del 2004), allegate alla Convenzione SAR, dispongono che il 
> Governo responsabile per la regione SAR in cui sia avvenuto il 
> recupero, sia tenuto a fornire un luogo sicuro o ad assicurare che 
> esso sia fornito. Obbligo al quale le autorità preposte, italiane e 
> maltesi, si sono sottratte.
>
>
> Non può quindi essere qualificato "luogo sicuro", per evidente 
> mancanza di tale presupposto, una nave in mare che, oltre ad essere in 
> balia degli eventi metereologici avversi, non consente il rispetto dei 
> diritti fondamentali delle persone soccorse. Né può considerarsi 
> compiuto il dovere di soccorso con il salvataggio dei naufraghi sulla 
> nave e con la loro permanenza su di essa, poichè tali persone hanno, 
> tra i numerosi altri diritti, quello di presentare domanda di 
> protezione internazionale secondo la Convenzione di Ginevra del 1951, 
> operazione che non può certo essere effettuata sulla nave.
>
>
> A ulteriore conferma di tale interpretazione è utile richiamare la 
> Risoluzione n. 1821 del 21 giugno 2011 del Consiglio d'Europa secondo 
> cui «/la nozione di "luogo sicuro" non può essere limitata alla sola 
> protezione fisica delle persone ma comprende necessariamente il 
> rispetto dei loro diritti fondamentali/» (punto 5.2.).
>
>
> Al riguardo, risulta arbitraria quanto approssimativa la distinzione 
> all’interno dei gruppi dei naufraghi che il Governo italiano sta 
> proponendo, come risulta impossibile escludere la situazione 
> emergenziale delle decine se non centinaia di persone a bordo la cui 
> condizione va valutata singolarmente, in ossequio all’art. 19 della 
> Carta del Diritti Fondamentali dell’Unione Europea che vieta le 
> espulsioni collettive e all’effettivo rispetto dell’art 3 della CEDU e 
> dell’art 4 della CDFUE, nonchè al carattere assoluto del divieto di 
> trattamenti inumani e degradanti (l'art. 15 della Convenzione EDU fa 
> espresso divieto di deroga, persino in caso di guerra o di pericolo 
> pubblico che interessi la nazione).
>
>
> Deve poi essere assicurato alle persone a bordo della nave e in acque 
> territoriali italiane il diritto a chiedere la protezione 
> internazionale in attuazione dell’art. 6 della direttiva 2013/32/UE 
> (direttiva procedure) che obbliga gli Stati membri a garantite un 
> accesso effettivo alla procedura. Si tratta di diritto fondamentale 
> sancito dall’art. 10 comma 3 della Costituzione, norma declinata anche 
> come diritto di accedere al territorio dello Stato al fine di essere 
> ammesso alla procedura anche di riconoscimento della protezione 
> internazionale (Cass. sent. n. 25028/2005), in quanto, come affermato 
> dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. 29460/2019), il 
> diritto alla protezione internazionale “/è pieno e perfetto/” e “/il 
> procedimento non incide affatto sull’insorgenza del diritto” che 
> “nelle forme del procedimento è solo accertato…il diritto sorge quando 
> si verifica la situazione di vulnerabilità/”.
>
>
> Ai sensi dell’art 10 ter del D.lvo n. 286/98 le persone giunte sul 
> territorio nazionale a seguito di salvataggio in mare devono essere 
> condotte presso i punti di crisi o nei centri di prima accoglienza, 
> dove sono identificati, è assicurata la prima assistenza e deve essere 
> assicurata l’informazione anche sul diritto a chiedere la protezione 
> internazionale. L’illegittimo tentativo di fare sbarcare 
> esclusivamente alcuni dei naufraghi e respingere indistintamente tutti 
> gli altri al di fuori delle acque territoriali nazionali si configura, 
> oggettivamente, come una forma di respingimento collettivo, vietato 
> dall’art. 4, Protocollo n. 4 della CEDU; attività, quest’ultima, per 
> la quale l’Italia è già stata condannata in passato (sentenza Hirsi 
> Jamaa c. Italia del 2012).
>
>
> La condotta governativa si pone, altresì, in contrasto con i principi 
> sanciti nella Convenzione di Ginevra sui rifugiati del 1951 e, in 
> primo luogo, del principio di non refoulement (art. 33). In questa 
> condizione se i comandanti delle navi portassero fuori dai confini 
> italiani i naufraghi potrebbe configurarsi a loro carico, e a carico 
> degli armatori, una responsabilità per avere prodotto, in esecuzione 
> di un ordine manifestamente illegittimo, una grave violazione dei 
> diritti umani.
>
>
> *È, dunque, necessario che il Governo ritiri immediatamente i suoi 
> decreti e consenta lo sbarco a tutte le persone naufraghe che da 
> giorni sono costrette a rimanere sulle navi di soccorso.*
>
>
> /7 novembre 2022/
>
> /A Buon Diritto, ACAT Italia, ACLI, ActionAid, Amnesty International 
> Italia, ARCI, ASGI, Caritas Italiana, Centro Astalli, CGIL, CIES, CIR, 
> CNCA, Comunità Papà Giovanni XXIII, Emergency, Europasilo, Focus-Casa 
> dei Diritti Sociali, Fondazione Migrantes, Intersos, Legambiente, 
> Magistratura Democratica, Medici per i Diritti Umani, Medici Senza 
> Frontiere, Movimento Italiani Senza Cittadinanza, Refugees Welcome 
> Italia, Save the Children Italia, Senza Confine, OXFAM Italia, SIMM, 
> UNIRE/
>
> Link al sito internet Md 
> https://www.magistraturademocratica.it/articolo/il-governo-ritiri-subito-i-decreti-che-impediscono-lo-sbarco-dei-naufraghi-nei-nostri-porti 
>
>
> Link all'appello 
> https://www.magistraturademocratica.it/data/doc/3292/cs-tai_sbarchi_7novembre22.pdf 
>
>
> Link al Comunicato Stampa 
> https://www.magistraturademocratica.it/data/doc/3292/appello-7-11-2022.pdf 
>
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