[Area] AreaDG - L’interesse preminente del minore

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Gio 23 Mar 2023 08:54:43 CET


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*L’interesse preminente del minore*



La Corte di Giustizia, pronunciatasi sul caso di una minore figlie di due
donne sposate, una bulgara ed una inglese, alla quale era stato negato
dalla Bulgaria il rilascio del certificato di nascita, ha individuato nella
“possibilità per un genitore e il figlio di essere insieme” un momento
fondamentale della vita familiare ed ha osservato come, per permettere alla
minore di esercitare il proprio diritto di circolare e di soggiornare
liberamente nel territorio degli Stati membri con ciascuno dei suoi due
genitori, č necessario che entrambi i genitori possano disporre di un
documento che le menzioni come persone autorizzate a viaggiare con il
figlio minore.

La lesione del diritto fondamentale all’identità personale (ancor prima che
la violazione del diritto alla continuitā degli affetti e, di conseguenza,
alla vita familiare) conseguente alla limitazione della libertā di
circolazione dei minori ha allora trovato una possibile tutela nella
proposta di Regolamento del  Consiglio UE del 7/12/22 che si prefigge
“*l’obiettivo
di rafforzare la tutela dei diritti fondamentali e degli altri diritti dei
figli in situazioni transfrontaliere, compresi il diritto all’identità,
alla non discriminazione, alla vita privata e alla vita familiare, i
diritti di successione e il diritto agli alimenti in un altro Stato membro,
considerando preminente l’interesse superiore del minore*”, così superando
le limitazioni derivanti dal genere dei genitori e dalla “diversità” del
modello familiare rispetto a quello tradizionale fondato sul matrimonio.

Non la pensa nello stesso modo il nostro Parlamento: il 14 marzo 2023, la
Commissione Politiche europee del Senato ha bocciato la suddetta Proposta
di Regolamento, ritenendo che l’obbligo di riconoscimento (e di conseguente
trascrizione) di una decisione giudiziaria o di un atto pubblico, emessi da
un altro Stato membro, che attestano la filiazione, e l’obbligo di
riconoscimento del certificato europeo di filiazione, non rispettano i
principi di sussidiarietā e di proporzionalitā e richiamando il motivo
dell’ordine pubblico per negare il certificato europeo di filiazione.

Invocando il divieto di maternitā surrogata e senza considerare quei nuclei
familiari omoparentali che sono sorti con il ricorso ad altre tecniche di
procreazione assistita, non si č dato spazio ad una disciplina che avrebbe
tutelato le esigenze dei minori, senza quelle distinzioni che tradiscono
solo forme di discriminazione inaccettabile. Nel nostro diritto di
famiglia, l’interesse del fanciullo è sempre indicato come “preminente”: ci
chiediamo quando il Parlamento consentirā di tutelarlo davvero.

Il Coordinamento di AreaDG
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